Consiglio di Stato n. 01267, resa il 11 marzo 2019 sulla violazione del giudicato della Pubblica Amministrazione
1. Su ricorso numero di registro generale 1844 del 2016, proposto da **********, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ***********, con domicilio eletto presso lo studio
*************** , con sede in Roma, via Barnaba Tortolini, 30
contro
-L’Ente ***************, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- il Comune**********, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ************, con
domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. *********, in Roma, via Raffaele Caverni, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Puglia n. 1589/2015.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente ****** e del Comune *********;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2019 il Cons. Silvia Martino;
Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati ******************;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Il Consorzio ricorrente, promotore di un piano di lottizzazione per la realizzazione di un complesso turistico –
ricettivo sul territorio dell’Isola di SanDomino dell’arcipelago delle Isole Tremitio, adiva in sede di ottempernza il
TAR per la Puglia, Bari, n. 500 del 2011.
Con tale pronuncia era stato annullato – per contraddittorietà, perplessità, difetto di istruttoria e di motivazione
nonché per violazione dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991 – il nulla osta parziale reso sul piano di
lottizzazione, nella parte in cui escludeva dall’atto di assenso i lotti 2,3,4,5,6,7,8. Il successivo reiterato diniego di
nulla osta n. 156/U.T./2014, sarebbe stato quindi in contrasto con il giudicato perché: - aveva ad oggetto gli stessi
comparti a suo tempo esclusi dal nulla osta annullato in parte qua della sentenza n.500/2011; - l’annullamento di
quella parte del nulla osta che limitava i propri effetti solo ad alcuni lotti, con esclusione di altri, ne avrebbe
comportato l’espansione degli effetti favorevoli anche ai lotti esclusi; - il potere autorizzatorio dell’Ente Parco si
sarebbe consumato con il rilascio del nulla osta parziale successivamente divenuto integrale per effetto del
giudicato. In subordine, richiamando il costante indirizzo giurisprudenziale ( Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria n. 3/2013) che consente la concentrazione in un unico ricorso del rimedio dell’ottemperanza e in
alternativa, del rimedio impugnatorio avverso lo stesso atto, il Consorzio chiedeva l’annullamento dei
provvedimenti impugnati per plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Nella resistenza del Comune di Isole Tremiti e dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, il TAR ha emesso una
sentenza parziale con cui ha :
1) respinto l’eccezione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse; 2) respinto la domanda di
declaratoria di nullità per violazione e/o elusione del giudicato; 3) rimesso il ricorso sul ruolo dell’udienza pubblica
per la trattazione della domanda di annullamento.
3) Avverso la sentenza n. 1589 del 2015, è insorto il Consorzio Orto del Paradiso originario ricorrente,
deducendo:
I Erroneità ed ingiustizia della sentenza gravata per erroneità dell’interpretazione della sentenza definitiva della
TAR Puglia, Bari,III, n. 500 del 2011, nonché per contrasto con i principi in tema di violazione ed elusione del
giudicato, certezza dei rapporti giuridici, effettività della tutela giurisdizionale, imparzialità dell’azione
amministrativa. Sostiene il Consorzio che l’Ente Parco ha reiterato il contenuto dispositivo del precedente atto del
2009, già annullato, e che per tale motivo il provvedimento sarebbe palesemente nullo avendo detto Ente, con il
primo provvedimento consumato il potere. In ogni caso, tra le censure ritenute fondate dal TAR nella sentenza n.
500 del 2011, vi era quella relativa alla violazione dell’art. 13 della l. n. 394 del 1991 nella parte in cui
l’Amministrazione aveva limitato il nulla osta solo ad alcuni comparti, senza prima di annullare in via di autotutela
( relativamente ai comparti per cui si era espresso negativamente) il silenzio assenso perfezionatosi sull’istanza
del 10 agosto 2009. A sua volta il TAR in sede di ottemperanza, ha omesso di rilevare l’esistenza di un vincolo
conformativo puntuale tale da comportare la nullità del reiterato diniego. 4. Si sono costituiti, per resistere, il
Comune delle Isole Tremiti e l’Ente Parco Nazionale del Gargano ( quest’ultimo a mezzo dell’Avvocatura dello
Stato).
5. Il Comune ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado grado che ha respinto
l’eccezione d’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse. Esso non ritiene particolarmente rilevante il
fatto che, con delibera n. 7 del 22 febbraio 2013, non sia stata approvata la variante al PRG per l’adeguamento
al PUTT/P, ovvero un atto che era funzionale alla realizzazione del Piano di cui si verte. Tale delibera è tuttora
valida ed efficace in quanto mai impugnata. La civica Amministrazione evidenzia ancora che al momento in cui al
Consorzio sollecitò all’Ente Parco una nuova determinazione ai fini della realizzazione del PdL, non fece alcun
cenno a tale circostanza dando quindi ancora come valido ed esistente il parere paesaggistico favorevole
espresso dalla Regione Puglia con la delibera di G.R. n. 471 del 2009. Quest’ultima però, nel frattempo, aveva
tuttavia precisato la propria posizione con nota dell’Ufficio Atttuazione n. 2945 del 27 marzo 2015, nella quale
aveva fatto rilevare come detto parere favorevole presupponesse l’approvazione della variante di adeguamento
del PRG. Tale nota è stata impugnata dal Consorzio innanzi al TAR per la Puglia, con separato ricorso ( R.G. n.
816 del 2015). In ogni caso, a tutt’oggi, mancherebbe, tra gli assensi richiesti, proprio il parere favorevole della
Regione. In sede incidentale, il Comune ha quindi specificamente dedotto: I Violazione e falsa applicazione
dell’art. 100 c.p.c.; violazione dei principi in materia di sussistenza all’azione; falsa ed erronea qualificazione del
Parere Paesaggistico ex delibera della Giunta Regionale Puglia 31 marzo 2009, n. 471 e Nota Ufficio Attuazione
Pianificazione Paesaggistica Regione Puglia 27 marzo 2015; motivazione contraddittoria; error in judicando. A
fronte delle argomentazioni del giudice di prime cure circa l’insussistenza di un rapporto di stretta
presupposizione tra i procedimenti in esame ha evidenziato: i) che la stessa delibera di G.R. N. 471 del 2009 era
intervenuta nella consapevolezza che la variante di adeguamento al PRG di adeguamento al PUTT/P fosse
ancora in itinere; ii) che le prescrizioni contenute nel parere erano destinate a divenire operanti solo in caso di
approvazione della suddetta variante ; iii) che il diniego di approvazione della variante avrebbe determinato la
definitiva assentibilità dell’intervento esame. 6. In vista della camera di consiglio del 31 gennaio 2019, le parti
hanno depositato memorie conclusionale e di replica.
Il Consorzio ha fatto osservare che non vi è alcuna ragione per escludere che possa intervenire un nuovo parere
favorevole della Giunta Regionale, proprio a seguito della rimozione del diniego inopinatamente reiterato
dall’Ente Parco. Permarebbe comunque, a sostegno dell’interesse alla presente decisione, la possibilità di
ottenere il risarcimento del danno ingiusto a seguito di tale illegittimo arresto procedimentale. Il Comune, dal
canto suo, ha argomentato sia in merito all’inconfigurabilità della “consumazione” dei poteri dell’Ente Parco, sia in
ordine all’inapplicabilità del silenzio – assenso ex art. 13 della l. n. 394 del 1991, in mancanza del Piano del
Parco ovvero della variante al PRG, propedeutica all’approvazione del PdL. In ogni caso il fatto che il Consorzio
abbia sollecitato una esplicita determinazione dell’Ente, ne evidenzierebbe l’acquiescenza alla legittima
rinnovazione della funzione allo stesso attribuita dalla legge.
Ha richiamato, infine, la giurisprudenza di questo Consiglio ( Adunanza Plenaria 24 maggio 2016, n. 9; sez. IV,
18 maggio 2017, n. 2350) secondo la quale la fattispecie di silenzio assenso di cui all’art.13 della l. n. 394 del
1991 riguarda esclusivamente specifici interventi di modificazione o trasformazione edilizia ma non già agli atti di
programmazione e pianificazione urbanistica. In replica, il Consorzio ha richiamato i principi in materia di
formazione del giudicato nonché in ordine alla funzione del giudicato di ottemperanza. Secondo il Comune
invece, il fatto stesso che l’appellante confidi in future scelte della Regione, o del Comune, renderebbe evidente
la carenza di attualità dell’interesse all’eventuale accoglimento del gravame. 7. L’appello, infine, è stato assunto
in decisione alla camera di consiglio del 31 gennaio 2019.
8. Per ragion di ordine logico, occorre partire dall’esame del ricorso incidentale con il quale il Comune ******* ha
impugnato il capo della sentenza del TAR che ha rigettato l’eccezione d’inammissibilità del ricorso instaurativo
del giudizio di ottemperanza per carenza di interesse. Al riguardo, sono tuttavia rimaste prive di idonea critica le
argomentazioni del TAR secondo cui “l’art. 13 della l. 394/1991 nulla dice sulla sequenza dei provvedimenti
autorizzativi di competenza di diverse Autorità necessari per l’abilitazione del piano di lottizzazione, né tanto
meno che la mancata adozione di uno di essi sia d’ostacolo all’adozione degli altri o escluda l’interesse a
conseguirli. Pertanto l’interesse del Consorzio ad ottenere anche uno solo di detti provvedimenti prescinde dalle
sorti dei paralleli procedimenti avviati per conseguire gli altri, dovendosi in caso contrario – e paradossalmente –
sempre escludere che sussista un interesse a ricorrere avverso il diniego eventualmente opposto all’istanza di
rilascio del primo dei pareri o autorizzazioni se l’interessato non ha ancora chiesto o conseguito gli altri. Sotto
altro indipendente profilo poi la nota regionale – che, rispondendo ad un quesito, evidenzia, come detto, la
mancanza della variante al PRG e il venir meno del parere regionale che la presupopone esistente – in verità si
limita ad esprimere un giudizio sulla immanenza di detto parere. Non lo ritira in autotutela, né lo sostituisce con
un parere negativo – non disponendo all’evidenza del relativo potere – ma postula che esso non esista più per
un non meglio precisato effetto estintivo riconducibile al diniego di adozione della variante al PRG. Ne consegue
che si tratta di un atto endoprocedimentale del tutto inidoneo ad incidere sugli assetti precedenti come conformati
e che il parere regionale a suo tempo rilasciato è tutt’ora produttivo di effetti”. A tali perspicue argomentazioni può
solo aggiungersi che la circostanza che, allo stato, il Comune di ********* non abbia (ancora) approvato la
variante di adeguamento al PUTT/P della Regione Puglia, non può formare oggetto di valutazione in seno al
presente giudizio poiché essa attiene, a ben vedere, a poteri “ancora non esercitati” da parte dello stesso
Comune, ovvero a quelli relativi alla definizione del distinto procedimento di approvazione del PdL adottato nel
lontano 2004 ed arrestatosi proprio a causa del provvedimento del presente giudizio di ottemperanza. 9. Per
quanto invece concerne l’appello principale, va anzitutto respinta l’argomentazione del Consorzio secondo cui
l’Ente ***** avrebbe “consumato” il proprio potere con il primo provvedimento, annullato dal TAR nella parte
limitativa del progetto di lottizzazione. Non trova infatti ingresso nel nostro ordinamento il principio del c.d. one
shot per cui, a seguito dell’annullamento di un primo provvedimento di diniego, all’amministrazione è preclusa la
reiterazione del provvedimento. Piuttosto, trova applicazione il principio del “one shot temperato”, secondo cui ,
dopo avere subito l’annullamento di un proprio atto, l’amministrazione può rinnovarlo una sola volta e quindi deve
riesaminare l’affare nella sua interezza e senza potere in seguito “tornare a decidere sfavorevolmente neppure in
relazione a profili non ancora esaminati” ( così espressamente Cons. Stato, sez. IV 25 marzo 2014, n. 1457; più
di recente, sez III, 14 febbraio 2017, n.660, e TAR Toscana, sez. III, 2 febbraio 2018, n. 183). Nella fattispecie , è
quindi corretto l’assunto del TAR secondo cui “la sentenza n. 500/2011, al cospetto di un provvedimento
composto da una parte favorevole e una sfavorevole, ha annullato quest’ultima, senza conformare puntualmente
la successiva eventuale azione amministrativa”, essendo spazio “nel vuoto conseguente all’effetto demolitorio
dell’annullamento in esso pronunciato” per la riedizione del potere dell’Ente Parco di esprimersi sull’assentibilità
dell’intervento edilizio in esame. Tuttavia, deve convenirsi con il Consorzio che il primo giudice ha omesso di
rilevare l’intera portata del giudicato formatosi sulla sentenza n. 500 del 2011. Nella sentenza da ottemperare era
infatti chiaramente statuito anche che “essendosi formato ex art. 13 l. 394/91 il silenzio assenso nel
sessantesimo giorno dalla presentazione dell’istanza, l’operato dell’amministrazione resistente è palesemente
illegittimo, giacchè per giurisprudenza specifica avrebbe potuto intervenire unicamente nell’esercizio del potere di
annullamento attribuitole dall’art. 21 - nonies della l. 241/90, al ricorrere dei presupposti ivi stabiliti”. Al riguardo,
va poi decisamente respinta l’affermazione del Comune secondo cui la sentenza n. 500 del 2011 non recherebbe
alcun accertamento in merito all’intervenuta formazione del silenzio- assenso sull’originaria istanza del
Consorzio. Esso, è, infatti, non solo esplicito, come si è testè riportato, ma soprattutto costituisce l’indefettibile
presupposto logico-giuridico della pronuncia demolitoria rientrando perciò a pieno titolo nel perimetro oggettivo
del giudicato. Per la stessa ragione, sono altresì inconferenti le argomentazioni del Comune in ordine
all’interpretazione dell’art. 13 della l. n. 349 del 1991. Né può ravvisarsi una qualche forma di “acquiescenza”alla
violazione riscontrata dalla sentenza n. 500 del 2011 nel semplice fatto che il Consorzio abbia sollecitato all’Ente
Parco l’adozione delle determinazioni conseguenti al pronunciamento originario del TAR. Si è già visto infatti che
quest’ultimo aveva comunque esteso il proprio accertamento anche al merito del diniego opposto
dall’Amministrazione sicché è naturale che il Consorzio abbia cercato di ottenere una presa di posizione esplicita
dell’Ente Parco, maggiormente spendibile ai fini della definizione del procedimento di approvazione del piano di
lottizzazione. Rimane tuttavia il fatto che il nuovo, reiterato diniego di nulla – osta non è stato preceduto
dall’annullamento in autotutela del provvedimento formatosi per silentium. Tale circostanza comporta la
violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 500 del 2011 in quanto il nuovo diniego si pone, per tale
profilo, in diretto contrasto con una precisa e puntuale statuizione del giudicie ( sul vizio in esame, cfr., ex
plurimis, Cons. Stato sez. V, 30 ottobre 2018, n. 6175).
10. Da quanto testè argomentato, consegue: - la reiezione dell’appello incidentale;
- l’accoglimento dell’apppello principale, e con esso, del ricorso in ottemperanza instaurato in primo grado. Inoltre
, in base al disposto dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.( riproduttivo dell’art. 21 septies della l. n. 241 del 1990)
deve dichiararsi la nullità del provvedimento n. 156/U.T./2014 dell’Ente Parco *********. Infine, in ragione della
peculiarità della vicenda, appare equo compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Seziona Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in
premessa, così provvede: 1) respinge l’appello incidentale del Comune *********; 2) accoglie l’appello del
Consorzio *********; 3) dichiara la nullità del provvedimento n. 156/U.T./2014 dell’ Ente Parco ************.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2019 con l’intervento dei
magistrati: ******* Pubblicato a cura della redazione oggi 18/03/19 .